Art. 7.
(Regolamento di attuazione).

      1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, nel rispetto delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

 

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